Il nuovo codice della strada porta con sé notevoli novità per quanto riguarda il bollo auto. Tra le ipotesi sul campo, infatti, c’è la cancellazione della tassa automobilistica di possesso per i veicoli iscritti all’Asi (Automotoclub storico italiano) o ai registri storici. Questo tributo è legato al possesso di un veicolo regolarmente iscritta al Pubblico Registro Automobilistico (Pra), ed è gestito dalle regioni.
Sono previste diverse esenzioni (o agevolazioni) per il pagamento del bollo, ad esempio per i soggetti portatori di gravi disabilità, per le vetture ultratrentennali e per le auto meno inquinanti. Una tipologia di soggetti che possono beneficiare dell’esenzione, sono le persone disabili che rientrano nei requisiti previsti dalla Legge 104/1992. Gli sconti previsti dalla Legge 104, rispecchiano gli stessi requisiti previsti per usufruire dell’Iva al 4% in caso di acquisto ed è applicabile alle vetture a benzina fino a 2mila di cilindrata, oltre che alle vetture diesel fino a 2800 centimetri cubici.
Abbiamo visto che il potere di deliberare in merito è attribuito alle regioni. E su questo punto è impossibile non citare la sentenza della Corte Costituzionale del 20 maggio 2019 che ha affidato a queste la totale discrezionalità in materia, pur nei limiti del massimale imposto dalle norme statali. I giudici hanno deciso, in sostanza, che le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale.
Tra le auto che possono beneficiare di agevolazioni sul bollo si contano anche quelle alimentate a Gpl, e anche in questo caso la regolamentazione della materia varia da regione a regione. In molte di esse non è prevista un’esenzione totale, ma una riduzione dell’importo pari al 25% per le vetture conformi alle direttive Cee in materia di emissioni inquinanti, in altre sono previste delle esenzioni per i primi cinque anni dall’immatricolazione per poi ottenere una riduzione del 75%.
Anche per le autovetture che si definiscono “storiche” è possibile fare richiesta dell’esenzione del bollo, in questo caso si devono distinguere le auto ultraventennali da quelle ultratrentennali. Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli costruiti da oltre 30 anni e non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Tali veicoli beneficiano dell’esenzione totale del bollo in modo automatico, in quanto non occorre presentare alcuna domanda né iscrivere il proprio veicolo in un apposito registro storico. Se comunque un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa forfettaria di 28,40 euro (11.36 euro per i motoveicoli).
Relativamente ai veicoli ultraventennali, è stato disposto che per tali auto di interesse storico, con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni in possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione, è prevista una riduzione del 50% del bollo auto, mentre gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, senza certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione ma con attestazione di storicità Asi o Fmi sono assoggettati al pagamento di una tassa regionale ridotta del 10%.
Infine, è utile soffermarsi sulle auto ibride. I veicoli azionati con motore elettrico godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione. Dopo 5 anni, le auto elettriche continuano a usufruire di alcune agevolazioni, a seconda delle misure applicate dalle regioni. In generale ci troviamo di fronte a esenzioni permanenti, o riduzioni fino al 75%.
Come abbiamo scritto, tutto varia a seconda delle regioni. Prendiamone come esempio due. In Lombardia è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa auto per il triennio 2020-2022 per chi nel 2020, acquista un’autovettura nuova o usata e contestualmente, demolisce un veicolo inquinante. Il veicolo deve appartenere alla categoria M1, di cilindrata non superiore a 2mila cc, e appartenere alla classe emissiva Euro 5 o Euro 6 con alimentazione bifuel (benzina GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.
Il Lazio ha, invece, disposto l’esenzione temporanea pari a tre anni a partire dalla data di immatricolazione per gli autoveicoli con alimentazione ibrida benzina/elettrica o con alimentazione doppia benzina/idrogeno. I veicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a Gpl o gas metano, purché conformi alle direttive Cee in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina. IlGiornale