Con l’approvazione della proroga dello stato d’emergenza da parte del Senato facciamo chiarezza su cos’è e cosa comporta questo istituto.
Va ricordato che lo stato d’emergenza è regolato dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), all’articolo 5 reca norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso.
QUANTO DURA – La durata massima dello stato di emergenza, pari a novanta giorni è prorogabile o rinnovabile di regola una sola volta – previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri – di ulteriori sessanta giorni.
QUALI INTERVENTI PERMETTE – l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento; la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati; il ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita. Per l’emanazione delle ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile è necessario acquisire l’intesa delle regioni territorialmente interessate
SMART WORKING – Con il Dpcm del 25 febbraio è stato consentito di adottare lo smart working senza necessità degli accordi individuali previsti dalla legge (81/2017) nelle sei regioni più colpite dal Covid-19. Il Dpcm del 1° marzo ha consentito di adottare la modalità semplificata a tutto il territorio nazionale fino al 31 luglio. La nuova scadenza al 15 ottobre estende ulteriormente questa possibilità. Inoltre il decreto Rilancio ha riconosciuto il diritto allo smart working ai lavoratori con figli minori di 14 anni per tutta la durata dello stato d’emergenza.
SCUOLA – Lo stato di emergenza, come ha spiegato il premier Conte in aula al Senato, permette al commissario Domenico Arcuri di provvedere alle misure straordinarie per la scuola, come l’acquisto dei banchi. Il provvedimento permetterà di acquistare tutto il materiale necessario(mascherine, gel, banchi, distanziatori di plexiglas), saltando alcuni passaggi per l’affidamento degli appalti che seguono percorsi agevolati.
ZONE ROSSE – Con lo stato d’emergenza è possibile istituire delle “zone rosse” con divieti rigidi e controlli rafforzati.
STOP A INGRESSI DA ALTRI PAESI – Lo stato di emergenza consente, per motivi sanitari, anche di bloccare i voli da e per gli Stati ritenuti a rischio, oppure di limitare gli ingressi in da alcuni Paesi. In questo momento, non può entrare in Italia chi proviene (o è transitato) da 16 Paesi
NAVI PER LA SORVEGLIANZA DEI MIGRANTI – Con il permanere dello stato d’emergenza – ha ricordato Conte – “c’è anche il noleggio di navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti e non sfugge a nessuno di quanto sia attuale il ricorso a questo strumento per un ordinato svolgimento della quarantena per la tutela della sanità pubblica”.
CTS, PROTEZIONE CIVILE E GOVERNATORI – Con la proroga dello stato di emergenza non cessa il coordinamento attribuito alla Protezione Civile così come non decadono i poteri straordinari assegnati ai soggetti attuatori, che nella maggior parte dei casi sono i presidenti di Regione. Resta attiva anche la funzione del Comitato tecnico scientifico.
PENSIONI – Con la conferma dello stato d’emergenza proseguirà anche per i mesi successivi ad agosto l’anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili: l’obiettivo è consentire un accesso contingentato e scaglionato presso gli uffici postali. La finestra prevista per la riscossione anticipata di agosto è dal 27 al 31 luglio.