Accordo su manette a evasori. Il conto salato per le imprese

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È stato depositato in commissione Finanze della Camera l’emendamento al Dl fiscale che riscrive la norma sui reati tributari, oggetto di lunga trattativa nella maggioranza. La proposta di modifica dei relatori attenua l’aumento delle pene detentive per i delitti occasionali di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, non caratterizzati da condotte fraudolente, lasciando immutate le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di ritenute e di Iva. Viene inoltre limitata l’applicabilità delle confisca per sproporzione ai reati tributari più gravi. Il termine per presentare i subemendamenti alla proposta di modifica, fissato inizialmente alle 14,30 è stato posticipato alle 19, orario in cui dovrebbero riprendere votazioni in Commissione.

Con l’emendamento, spiegano i relatori nella Relazione illustrativa, “anche al fine di non colpire con rigore eccessivo l’occasionale colpevole di delitti non caratterizzati da condotte fraudolente, si è attenuato l’aumento delle pene per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione”. Inoltre, sono state lasciate immutate le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento ed è stata limitata l’applicabilità della confisca per sproporzione ai soli delitti tributari aventi caratteristiche -in termini di connotazione fraudolenta della condotta e gravità del fatto (per imposta evasa o entità di importi sottratti all’imposizione fiscale) – da rivestire un maggior spessore indiziante di accumulazione illecita di ricchezze. In particolare, per quanto riguarda la confisca di sproporzione, l’intervento mira a selezionare le fattispecie delittuose più gravi in rapporto a due criteri alternativi, a seconda della struttura del reato: – per i reati che necessariamente richiedono, ai fini della punibilità, il superamento di una soglia di evasione d’imposta, la confisca per sproporzione viene limitata ai casi in cui sia stata accertata una evasione di imposta superiore a euro centomila; – per i reati che, invece, non richiedono, ai fini della punibilità (e, quindi, non implicano in giudizio) l’accertamento di una soglia minima di evasione, la confisca per sproporzione viene limitata ai casi emissione di fatture per operazioni inesistenti o di indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi per importi superiori a euro duecentomila.

Ciò al fine di limitare la misura a condotte che, in ogni caso, “siano idonee a produrre un’evasione fiscale di entità rilevante, variabile a seconda dell’aliquota applicabile e comunque prossima, nella maggior parte delle fattispecie, a quella di centomila euro”. Sempre in tema di confisca di sproporzione, trattandosi di misura penale, la misura è limitata alle persone fisiche condannate. La “sproporzione” riguarda i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In applicazione della disciplina generale dettata per l’istituto dal codice penale, il condannato potrà giustificare la provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli è provento o reimpiego dell’evasione fiscale a condizione che l’obbligazione tributaria venga estinta mediante adempimento nelle forme di legge. IlGiornale