Trentasei pagine per spiegare le ragioni del diritto e salvare il diritto alla politica. In queste pagine riportiamo i passaggi fondamentali della memoria depositata al tribunale di Genova dagli avvocati Roberto Zingari e Giovanni Ponti, componenti del collegio difensivo incaricato di tutelare gli interessi della Lega nel processo sull’accusa di truffa sui rimborsi che risale alla vecchia gestione del partito.
Ma che i giudici hanno usato contro l’attuale gestione. La memoria difensiva della Lega si fonda sostanzialmente su tre cardini. In primo luogo, la Sentenza del 28 giugno 2018 della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) che sancisce la non punibilità tramite confisca di un soggetto diverso dall’esecutore di un reato. In secondo luogo, la totale liceità delle somme attualmente nelle disponibilità del Carroccio in quanto rivenienti da donazioni, da contributi dei parlamentarie dal 2X1000. In ultima istanza, si sottolinea come la rilevanza costituzionale del partito politico in quanto tale lo escluda, per volontà del legislatore, dalle sanzioni previste dalle norme sulla responsabilità amministrativa. A seguire ampi ampi stralci del documento.
La Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo con la Sentenza del 28 giugno 2018 ha enunciato il principio che un provvedimento di confisca applicato a chi non è stato parte nel procedimento penale in cui è disposta la misura è da ritenersi emesso in violazione dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Cedu, sul punto, ha inequivocamente affermato che «in considerazione del principio secondo cui una persona non può essere punita per un atto che impegna la responsabilità penale di un altro, una misura di confisca applicata, come nel caso di specie, a persone fisiche o giuridiche che non sono parti del procedimento, è incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione».
Nel caso di specie, la Lega Nord non era parte del giudizio di primo grado e la Corte di Appello di Genova ha espressamente rigettato la richiesta della stessa di poter partecipare al giudizio di appello. Ne consegue che si sta dando esecuzione a un sequestro emesso a seguito di una confisca disposta in palese violazione dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della pronuncia della Grande Chambre. Non può essere disposto il sequestro, quale supposto profitto del reato, di somme di accertata provenienza lecita e pervenute sul conto corrente di un partito politico successivamente alla data di esecuzione del decreto.
Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che è legittimo il sequestro del profitto nei confronti di una persona giuridica «quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa» e, nel pronunciare il conseguente principio di diritto, affermano che «è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica». Ma vi è di più: agli atti vi è la prova documentale – come nel caso di cui alla sentenza del 2018 della Corte di Cassazione, Sezione III – della provenienza lecita delle somme oggi presenti sui conti della Lega Nord.
Infatti, dalla relazione redatta da PriceWaterhouseCoopers del 27 luglio 2018 e dalla relativa documentazione allegata emerge che, dopo l’esecuzione dei sequestri, sui conti intestati alla Lega Nord sono confluiti circa 5.618.000 euro. Di questi: 1) circa 4.788.000 euro sono costituiti da erogazioni liberali, donazioni, finanziamenti, sovvenzioni effettuate da cittadini (persone fisiche o, in minima parte, per 42.000 euro, società), da candidati alle elezioni, da parlamentari e da somme derivanti dal tesseramento; 2) circa 730.000 euro provengono dal 2×1000 (e, quindi, da cittadini). Il tutto per un totale di 5.518.000 euro. Ne consegue che, se le somme sono di accertata provenienza lecita e non si sono mai confuse con il profitto avendo una propria identificabilità fisica, le stesse non possono essere sequestrate quale profitto del reato.
Conseguente corollario è costituito dal fatto che in materia di confisca e di sequestro ai fini di confisca è esclusa non solo la possibilità di qualsivoglia interpretazione analogica in malam partem (a sfavore; ndr) ma anche la legittimità di interpretazioni giurisprudenziali tali da stravolgere – sino ad annullarle – le connotazioni proprie di ciascuna forma di confisca. E ciò, in particolare, trasformando la confisca diretta del profitto in una confisca per equivalente che, per di più, è pacificamente una misura «prettamente sanzionatoria». Il rispetto del principio del nulla poena sine lege (nessuna pena senza legge) deve essere garantito guardando ai contenuti della prescrizione e non tanto alla sua forma, in modo da smascherare eventuali «truffe delle etichette» volte all’applicazione di misure sanzionatorie che in realtà non traggono fondamento da alcuna norma.
Il tema che si pone è se sia costituzionalmente legittimo e conforme alla Convenzione europea una diluizione del principio di pertinenzialità tale da consentire la confisca e il sequestro quale «profitto del reato», come più volte evidenziato, di somme: 1) di certa e provata provenienza lecita; 2) che non si sono mai «confuse» con il profitto del reato; 3) che hanno una loro immediata identificabilità fisica rispetto al profitto medesimo. In definitiva, alla luce della consolidata giurisprudenza della Cedu, significherebbe applicare a un soggetto una misura cautelare reale non prevista dalla legge. Affermare il contrario significherebbe avvalorare una fictio juris(finzione giuridica) non consentita dal nostro ordinamento.
Risulta confermato, pertanto, che nei confronti di un partito politico non può sussistere una finalità di «ripristino dell’ordine economico» svolgendo gli stessi una attività di rilievo costituzionale. In particolare, nella relazione delle Commissioni permanenti, incaricate dell’analisi del decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa (dlgs 231/01), si legge che «si è ritenuto di proporre l’estensione della disciplina da introdurre con il limite rappresentato dall’esclusione di quei soggetti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Si pensi ai partiti politici, ai sindacati e così via, per i quali sarebbe stato davvero grave e difficile concepire l’applicazione di misure che possono giungere sino alla chiusura, alla sospensione od alla interdizione dall’attività».
(/…)Nella stessa ottica la relazione ministeriale al decreto legislativo, nell’esaminare i soggetti destinatari della normativa, ha riconosciuto che «le precise indicazioni della delega, fedelmente riprodotte nello schema del decreto legislativo, hanno indotto ad escludere gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, dando cosi luogo ad una zona franca giustificabile alla luce delle delicate conseguenze che produrrebbe l’impatto, su questi soggetti, delle sanzioni interdittive previste dal nuovo impianto legislativo». Nel contempo, dal fatto che ai partiti politici non si applichi il dlgs 231/01 consegue che i partiti politici non possono mai, per nessun reato, essere destinatari di una confisca per equivalente.
In definitiva, ad oggi, le uniche forme di contribuzione possibili per i partiti sono rappresentate dai finanziamenti dei privati e dei parlamentari, simbolo di «un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisce ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione». Solo in questo modo viene assicurata l’effettività dell’articolo 49: da un lato, permettendo ai cittadini di contribuire all’attività politica; dall’altro assicurando ai partiti le risorse necessarie per garantire un’operatività tale da consentire l’esercizio delle loro funzioni costituzionali. Ne consegue l’illegittimità della richiesta di estensione del sequestro avanzata dal pubblico ministero.
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