Presso ciascun Ufficio elettorale di sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente. I soggetti designati devono essere elettori del comune (articolo 26, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19). I rappresentanti di lista sono designati dai delegati della lista (articolo 26, comma 2, della legge regionale 19/2013). La designazione deve avvenire in forma scritta e l’autenticazione della firma dei delegati deve essere redatta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le designazioni dei rappresentanti possono essere consegnate al segretario comunale entro il venerdì antecedente il giorno di votazione o direttamente al Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione purchè prima dell’inizio delle operazioni di votazione (articolo 26, comma 3, della legge regionale 19/2013).
I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni (articolo 26, comma 4, della legge regionale 19/2013). Non possono, però, prendere annotazioni private, per esempio di chi vota e di chi si astiene nelle consultazioni elettorali e referendarie (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, delibera 6 marzo 2014, n. 107, Ministero dell’interno, circolare 3 maggio 2006, n. 104).
I rappresentanti di lista hanno diritto di votare nella sezione elettorale presso la quale esercitano il loro ufficio (articolo 48, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2013). Nulla impedisce che un candidato possa essere nominato rappresentante di lista (Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio elettorale, parere 10 novembre 1998, prot. n. 6959).
Nel caso di contemporaneità di elezioni, i rappresentanti di lista possono svolgere le loro funzioni solo per quelle elezioni per le quali sono stati designati (Ministero dell’interno, circolare 12 maggio 1993, n. 93). Negli enti in cui può svolgersi un turno di ballottaggio è opportuno che i rappresentanti di lista siano gli stessi nel primo e nel secondo turno (Ministero dell’interno – Direzione centrale per i servizi elettorali, 21 novembre 1997, n. 120). Anche i rappresentanti di lista, come i componenti di tutti gli uffici elettorali, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per la durata delle operazioni (articolo 119 del d.P.R. 361/1957).