La Corte Costituzionale ha espresso il suo parere favorevole sui limiti ai mandati consecutivi dei sindaci, stabiliti in relazione alla dimensione demografica dei comuni. Secondo la Corte, la decisione del legislatore di differenziare il numero di rielezioni consentite sulla base della popolazione comunale non risulta irragionevole, purché venga rispettato un equilibrio tra i diritti e i principi costituzionali coinvolti.
Con la sentenza n. 196, depositata il 20 dicembre, l’organo supremo di garanzia ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Liguria riguardo al decreto-legge n. 7 del 2024. Tale norma ha modificato l’art. 51 del Testo unico degli enti locali, introducendo nuovi criteri per i mandati consecutivi dei sindaci.
In dettaglio, la normativa prevede:
- Nessun limite di mandati consecutivi per i sindaci di Comuni fino a 5.000 abitanti;
- Tre mandati consecutivi per i sindaci di Comuni con popolazione tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- Due mandati consecutivi per i sindaci di Comuni con oltre 15.000 abitanti.
La decisione della Corte sancisce la legittimità di una regolamentazione differenziata che tiene conto delle peculiarità dei diversi territori e mira a bilanciare rappresentanza democratica e alternanza amministrativa.