Con l’ordinanza numero 12309/19 della VI Sezione civile, la Corte di Cassazione regala agli automobilisti la speranza di farsi cancellare una sanzione rimediata per eccesso di velocità, quando questa è stata elevata a seguito di rilevamento con Autovelox. Secondo quanto contenuto nel pronunciamento depositato il 9 maggio, infatti, la multa è impugnabile con successo se il decreto prefettizio che autorizza il posizionamento dell’apparecchio elettronico di controllo prevede la sua installazione sul senso di marcia opposto a quello in cui viene effettivamente sistemato. Gli Ermellini hanno confermato un precedente orientamento espresso nell’ordinanza numero 23726 del 2018 e hanno sottolineato come non sia obbligatoria l’indicazione nel decreto prefettizio del lato della carreggiata in cui deve essere sistemato l’Autovelox (ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del d.l. n.121/2002) ma qualora sia prevista questa va rispettata.
Nel pubblicare e commentare la decisione, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it, chiarisce che le possibilità di successo di un eventuale ricorso ci sono ”nel caso il decreto prefettizio abbia espressamente previsto il posizionamento del dispositivo lungo soltanto un senso di marcia e l’accertamento sia stato effettuato sul senso opposto, perché difettando l’adozione di uno specifico provvedimento, il verbale di contestazione differita della violazione prevista all’articolo 142 del Codice della Strada è affetto da illegittimità derivata”. Nel caso oggetto di pronunciamento, un automobilista aveva inoltrato un ricorso per una multa rimediata su una strada del Comune di Macchia d’Isernia. Aveva vinto sia davanti al Giudice di pace sia al Tribunale d’Isernia. La multa era stata elevata con un Autovelox posizionato sul lato destro della carreggiata, anziché sul sinistro, come previsto dal decreto prefettizio.